REGOLAMENTO CLP
CLASSIFICAZIONE SECONDO IL REGOLAMENTO CE 1272/08
Il Regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008, denominato Regolamento CLP Classification, Labelling and Packaging) è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009 ed ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Lo scopo del Regolamento CLP è di armonizzare all’interno della Comunità europea i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura ed imballaggio e di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente.
Al contempo il CLP punta alla libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando la competitività e l’innovazione.
Obiettivo del Regolamento è quello di determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti.
Tali proprietà comprendono i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell’uomo ed i pericoli per l’ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono. Il Regolamento CLP è attualmente basato sulla terza revisione del GHS (Globally Harmonized System) dell’ONU, pur mantenendo una continuità con la precedente normativa europea, in quanto tiene conto delle modalità operative e delle procedure fondamentali
previste sia dalla DSP (Direttiva Sostanze Pericolose) che dalla DPP (Direttiva Preparati Pericolosi).
Si utilizza l’avvertenza “Pericolo” per le categoria più gravi, “Attenzione” per le categorie meno gravi.
Per alcune sostanze (per le classificazioni della tossicità acuta della categoria 1 e della tossicità cronica della categoria 1 per l’ambiente acquatico), anziché i limiti di concentrazione specifici, devono essere fissati i cosiddetti “fattori M” (fattori moltiplicatori).
Il regolamento CLP prevede l’indicazione di informazioni aggiuntive, “Notazioni”, per sostanze e miscele.
Per una sostanza classificata secondo le regole previste dal CLP, vengono fornite le informazioni circa:
i Pittogrammi;
l’Avvertenza;
le Frasi H;
le Frasi EUH (eventuali);
le Frasi P.
La Scheda Dati di Sicurezza (SDS) è fornita all’utilizzatore professionale per ogni sostanza
o miscela pericolosa in cui sono riassunte le proprietà pericolose e i corretti modi di utilizzo.
Le SDS sono uno strumento utile sia per coloro che si occupano di salute e sicurezza dei
lavoratori sia per gli stessi lavoratori che devono averle sempre disponibili per verificare i
comportamenti da tenere.
La SDS può essere fornita in formato cartaceo o elettronico e deve essere disponibile nella
lingua del Paese destinatario.
Le informazioni devono essere riportate in forma chiara e sintetica e devono tener conto delle
specifiche esigenze degli utilizzatori, alle SDS sono allegati gli scenari di esposizione.
Il fornitore (produttore o distributore) è tenuto a mantenere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o miscele che pone in commercio.
La SDS è costituita obbligatoriamente da 16 punti, che devono essere rispettati, a meno che
non sia giustificata l’assenza di informazioni relative ad uno di essi.
Classificazione
Nella maggior parte dei casi, i fornitori devono decidere in merito alla classificazione di una sostanza o miscela, attuando la procedura denominata autoclassificazione.
In alcuni casi, la decisione sulla classificazione di una sostanza chimica è adottata a livello di UE per garantire un'adeguata gestione dei rischi. Solitamente questo avviene per le sostanze più pericolose: cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione o sensibilizzanti delle vie respiratorie, biocidi o prodotti fitosanitari. Tutte le classificazioni delle sostanze armonizzate in passato conformemente alla normativa precedente (direttiva sulle sostanze pericolose) sono state convertite nelle classificazioni armonizzate ai sensi del regolamento CLP. I fornitori sono obbligati ad applicare tale classificazione ed etichettatura armonizzate.
Punti chiave
♦ Cercare nuove etichette e schede di dati di sicurezza (SDS)
♦ Formare i lavoratori affinché comprendano e riconoscano le nuove informazioni riportate sulle etichette
♦ Verificare che l'uso della sostanza o miscela sia riportato nelle SDS e che non sia sconsigliato
♦ Seguire le indicazioni fornite sulle nuove etichette e nelle schede di dati di sicurezza
♦ Verificare se la classificazione è stata modificata
♦ Valutare i rischi per i lavoratori e aggiornare le valutazioni dei rischi sul luogo di lavoro, se necessario
♦ Per i datori di lavoro, comunicare tali modifiche ai lavoratori
♦ In caso di domande circa la nuova etichetta o scheda di dati di sicurezza, rivolgersi al proprio fornitore
Etichettatura
I fornitori sono tenuti a etichettare una sostanza o miscela contenuta in un imballaggio ai sensi del regolamento CLP prima di immetterla sul mercato quando:
una sostanza è classificata come pericolosa;
una miscela contiene una o più sostanze classificate come pericolose al di sopra di una determinata soglia.
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Modifica al Modello MoVaRisCh in Conformità al D.Lgs. 135/2024
Il D.Lgs. 135/2024 apporta importanti modifiche al modello MoVaRisCh (Metodologia di Valutazione del Rischio Chimico), con l'obiettivo di rafforzare la prevenzione primaria e la protezione dei lavoratori esposti a sostanze chimiche pericolose. Queste modifiche si concentrano sull'introduzione di restrizioni specifiche legate alle frasi H del Regolamento CLP (Regolamento (CE) n. 1272/2008) e sull'equiparazione delle sostanze reprotossiche alle sostanze cancerogene e mutagene.
Principali Novità Introdotte dal D.Lgs. 135/2024
Equiparazione delle Sostanze Reprotossiche a Cancerogeni e Mutageni:
- Il decreto equipara le sostanze reprotossiche (tossiche per la riproduzione) alle sostanze cancerogene e mutagene, in conformità al Regolamento CLP.
- Questa equiparazione comporta l'applicazione delle stesse misure preventive e protettive previste per i cancerogeni e mutageni, con particolare riferimento al Titolo IX del D.Lgs. 81/08.
Restrizioni sull'Uso delle Sostanze Chimiche:
- Le sostanze chimiche associate alle seguenti frasi di pericolo H non possono essere utilizzate o devono essere sostituite, laddove possibile:
- Cancerogene, Mutagene, Reprotossiche (CMR).
- Sensibilizzanti inalatorie.
- Tossiche per organi specifici.
- Il decreto enfatizza la necessità di adottare alternative meno pericolose per ridurre il rischio chimico e promuove un maggiore controllo del rischio.
- Le sostanze chimiche associate alle seguenti frasi di pericolo H non possono essere utilizzate o devono essere sostituite, laddove possibile:
Impatto sulla Valutazione del Rischio:
- Non è più possibile applicare un livello di rischio irrilevante per la salute alle sostanze cancerogene, mutagene o reprotossiche.
- Il modello MoVaRisCh deve considerare gli effetti irreversibili a lungo termine e l'alta probabilità di esposizione con conseguenze gravi e immediate.
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